Credito di imposta ZLS 2025: è disponibile nel sito dell’Agenzia delle Entrate il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (ZLS). Gli operatori economici interessati devono inviare all’Agenzia delle entrate una comunicazione dal 22 maggio 2025 e fino al 23 giugno 2025.
Il contributo sotto forma di credito d’imposta istituito dall’art. 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, si applica agli investimenti relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle Zone Logistiche Semplificate istituite ai sensi dell’art. 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito “ZLS”), limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, e nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Le ZLS Italia
Le Zone Logistiche Semplificate (ZLS) sono aree geografiche istituite in Italia per favorire lo sviluppo economico e logistico, offrendo incentivi fiscali e semplificazioni amministrative alle imprese che vi operano. Queste zone comprendono porti, aree retroportuali, piattaforme logistiche e interporti.
La Zona Logistica Semplificata è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro con la delega alla Coesione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della regione interessata, per una durata che non può essere inferiore a sette anni, rinnovabile fino ad un massimo di ulteriori sette anni. Le zone logistiche semplificate in Italia sono 6:
- ZLS Regione Veneto: Porto di Venezia – Rodigino
- ZLS Porto e Retroporto di Genova
- ZLS Regione Lombardia
- ZLS Regione Emilia Romagna
- ZLS Regione Toscana
- ZLS Friuli-Venezia Giulia
Credito di imposta ZLS 2025: cosa prevede
Sono agevolabili gli investimenti relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZLS, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.
Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il cinquanta per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Credito di imposta ZLS 2025: come e quando
Per fruire del credito d’imposta gli operatori economici interessati devono inviare all’Agenzia delle entrate una comunicazione (“comunicazione”) dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025, nella quale devono essere indicati l’ammontare delle spese sostenute per gli investimenti realizzati dal 1°gennaio 2025 e l’ammontare delle spese che prevedono di sostenere per gli investimenti realizzati fino al 15 novembre 2025. Si considera tempestiva anche la “comunicazione” trasmessa dal 19 giugno 2025 al 23 giugno 2025 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 28 giugno 2025.
A pena di decadenza dall’agevolazione, i soggetti che hanno presentato la “comunicazione”, devono inviare all’Agenzia delle entrate dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella “comunicazione”. Si considera tempestiva anche la comunicazione integrativa trasmessa dal 28 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 7 dicembre 2025.
Credito di imposta ZLS 2025: cumulo
Il credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (c.d. “Regolamento GBER”), ed è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Inoltre, il credito è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, anche con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 TFUE.
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