Cosa si intende per cumulabilità
Per cumulabilità si intende la possibilità o meno di fare cumulo fra diverse agevolazioni sullo stesso investimento.
Facciamo un esempio pratico, per comprendere meglio la situazione. Un’impresa fa un investimento acquistando un bene (un’attrezzatura o un macchinario) particolarmente avanzato tecnologicamente e funzionale alle attività di sviluppo dell’impresa. Su quel bene potrebbero agire (almeno) due agevolazioni: es: Legge Sabatini, che premia con un contributo in conto interessi le imprese che acquistano beni nuovi di fabbrica funzionali all’attività d’impresa, e il Credito d’Imposta Transizione 5.0 che permette di maturare un credito d’imposta per acquistare attrezzature conformi ai pilastri del piano aziendale compreso Efficientamento Energetico ovvero quello che agevola la strutturazione della fabbrica intelligente e interconnessa.
Per cumulabilità intendiamo la possibilità o meno di far agire su questo macchinario entrambe le agevolazioni, ovvero maturare un credito d’imposta su una percentuale del bene e ottenere al contempo un finanziamento molto agevolato per l’acquisto.
Perché parlare di cumulabilità alla luce del PNRR
E questa concomitanza di situazioni (agevolazioni “tradizionali” e fondi riconducibili al PNRR) ha prodotto da subito un confronto su due tematiche: la convivenza delle agevolazioni giù presenti sul mercato extra PNRR con quelle squisitamente legate al piano di ripresa e resilienza e la convivenza fra più agevolazioni entrambe legate al PNRR oppure due agevolazioni svincolate dal PNRR ma sullo stesso investimento.
I passaggi normativi sulla cumulabilità
Si parte dalla legge 178 del 30/12/2020, art. 1 comma 1059, in base alla quale il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi “è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive…, non porti al superamento del costo sostenuto”.
C’è da tenere in considerazione anche i regolamenti comunitari, fra i quali il Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che ha approvato il dispositivo per la ripresa e la resilienza (R.R.F.), e che all’art. 9 recita: “Il sostegno nell’ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo”.
Ultimo il Regolamento Comunitario 2023/1425 del 27 giugno 2023 (Blended finance)
Il concetto di cumulo e quello di doppio finanziamento
Il cumulo, quindi, è possibile in molti casi, mentre il doppio finanziamento sulle stesse quote è escluso.
Una situazione da non confondere: per “doppio finanziamento” non si intende due agevolazioni che agiscono sullo stesso progetto, ognuna su una quota, ma si intende due agevolazioni che agiscono sullo stesso progetto e sulla stessa quota.
In sintesi
Cercando di dare risposta alle domande di cui in precedenza, si può affermare che in linea di massima la cumulabilità fra misure del PNRR e altre agevolazioni è sempre consentita a patto che non comporti un profitto, andando a superare il valore dell’investimento. Così come è consentita la cumulabilità fra due o più agevolazioni differenti, anche non afferenti al PNRR, con la stessa logica di cui in precedenza.
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